CODICE DEONTOLOGICO DEI MEDIATORI CREDITIZI CHE SVOLGONO
L’ATTIVITÀ DI CONSULENZA E COLLOCAMENTO DI PRODOTTI DI CREDITO
Principi Generali
Art. 1 Destinatari
Il Codice è destinato ai
mediatori creditizi (di seguito
“mediatori”) persone fisiche,
indipendentemente dal fatto che
l’attività venga svolta in
proprio o a servizio di una
persona giuridica che svolga
attività di mediazione,
nell’ambito dei rapporti
intrattenuti con la banca o
intermediario finanziario di cui
all’art. 106 del D.lgs n. 385/93
(di seguito “intermediario”),con
i clienti e con i terzi in
genere.
Art. 2 Divieto di attività senza
titolo autorizzativo, con titolo
scaduto o revocato
Come previsto dall’art. 16 della
legge 7 marzo 1996, n. 108,
senza titolo autorizzativo e/o
con titolo scaduto o revocato
non è ammissibile l’esercizio
dell’attività di mediazione
creditizia. Pertanto chi si
trova in queste condizioni non
può ricevere l’incarico; un
incarico che fosse stato
acquisito in precedenza, verrà
revocato a seguito
dell’accertamento della mancanza
del suddetto titolo.
Art. 3 Indipendenza
Posti i requisiti previsti
dall’art. 2 del DPR 28 luglio
2000, n. 287 e dalle Istruzioni
di Vigilanza (provv. della Banca
d’Italia dell’ agosto 2002 e
successive integrazioni e
modificazioni) nonché dal
provvedimento UIC del 29 aprile
2005, in base al quale il
mediatore non può operare in via
esclusiva per conto di un
intermediario, i mediatori
forniranno annualmente
all’intermediario una
dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà, ai sensi
dell’articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, con la
quale il mediatore stesso
attesta il possesso di tutti i
requisiti richiesti dalla legge
per l’esercizio della sua
attività.
Nella dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà i mediatori
certificano altresì di: non
essere iscritti
all’albo degli agenti in
attività finanziaria di cui al
DM 485/2001;
qualora oggetto dell’attività
distributiva siano i mutui
ipotecari, di non essere notai o
periti degli intermediari per
conto dei quali a vario titolo
operano nell’ambito della
sottoscrizione del contratto di
mutuo o nella valutazione delle
relative garanzie.
Rapporti con il cliente
Art. 4 Trasparenza nella
denominazione
Ai sensi di quanto previsto nel
Provvedimento dell’UIC del 29
aprile 2005, parte IV, par. 4.2,
il mediatore si propone in modo
esplicito e chiaro nei rapporti
con la clientela, astenendosi da
spendere titoli o qualifiche
diversi o comunque non
pertinenti all’attività di
consulenza, proposizione o di
collocamento dei prodotti di
credito. Il mediatore utilizza
nella propria denominazione
termini che identificano in
maniera trasparente il proprio
ruolo di mediatore rispetto a
quello dell’intermediario.
Al riguardo, fornirà al cliente
un documento (foglio
informativo) nel quale sono
evidenziati i propri dati
identificativi (tra i quali:
nome, cognome, denominazione o
ragione sociale e forma
giuridica – che non comprenda,
oltre a parole o locuzioni come
banca, banco, credito, ecc.,
anche termini quali
“finanziaria” – il domicilio, la
sede legale e la sede
amministrativa); l’eventuale
indirizzo telematico; il numero
e la data di iscrizione
all’albo; se dipendente di una
società di mediazione
creditizia, il numero di
iscrizione nel registro delle
imprese, il capitale sociale
della società, il gruppo di
appartenenza; il presente codice
deontologico (corredato da un
foglio esplicativo sui contenuti
dello stesso) e le modalità di
segnalazione all’ufficio reclami
dell’intermediario.
Art. 5 Informazioni trasparenti
sulle caratteristiche del
prodotto
Fermo restando che i mediatori
forniscono alla clientela le
informazioni previste dalla
disciplina in materia di
trasparenza con modalità
adeguate alla forma di
comunicazione utilizzata in modo
chiaro ed esauriente, avuto
anche riguardo alle
caratteristiche del rapporto e
dei destinatari (ai sensi
dell’art. 2 della Delibera CICR
del 4 marzo 2003), i mediatori
hanno il dovere di mettere
immediatamente a disposizione
del cliente tutte le
informazioni sulle
caratteristiche del prodotto in
termini di costi e benefici,
evidenziando con particolare
cura le previsioni relative alle
penali a carico del cliente e le
circostanze in cui le penali
vengono applicate, il diritto di
recesso, i tempi e le modalità
del suo esercizio. Il cliente
rilascia al mediatore
attestazione scritta della
ricezione della documentazione
di cui al presente articolo. Il
mediatore avrà cura di inviare,
ove richiesta, la predetta
documentazione
all’intermediario.
Art. 6 Trasparenza sulle
commissioni
I mediatori sono tenuti a
portare a conoscenza dei clienti
e dell’intermediario - prima
dello svolgimento dell’attività
di mediazione - l’ammontare
delle eventuali
commissioni/compensi che il
cliente deve versare al
mediatore per la propria
attività.
Il mediatore deve informare il
cliente – prima della
conclusione del contratto – se
il compenso che
verserà al mediatore sia oggetto
di accordo tra mediatore e
intermediario.
Art. 7 Assistenza continuativa
al cliente
I mediatori hanno il dovere di
svolgere la loro attività di
consulenza nei confronti del
cliente in modo continuativo
accogliendo le richieste di
informazioni fino alla
conclusione del contratto tra
intermediario e cliente. Non
possono comunque accogliere
richieste in contrasto con i
principi sanciti nel presente
codice deontologico.
Art. 8 Obblighi di riservatezza
Fermo restando il rispetto della
normativa nel trattamento dei
dati personali, i mediatori
hanno l’obbligo di osservare la
massima riservatezza
nell’acquisizione, gestione e
conservazione delle notizie
relative al cliente e della
documentazione dallo stesso
acquisita, adottando ogni
cautela atta ad evitare sia la
comunicazione sia la diffusione
non autorizzate di tali
elementi.
Art. 9 Inadempimento
In caso di inadempimento del
mediatore al presente codice, di
assenza o mendace dichiarazione
dei requisiti prescritti dalla
legge e dal Codice stesso il
mediatore non può ricevere
l’incarico; un incarico che
fosse stato acquisito in
precedenza verrà revocato a
seguito dell’accertamento
relativo ai predetti casi.
Art. 10 Disposizioni transitorie
Il Codice prevede che la banca
comunichi ai mediatori creditizi
di voler operare esclusivamente
con
coloro che accettino di
sottoscrivere le regole ivi
contenute adeguando di
conseguenza i rapporti con i
mediatori stessi.
Tale disposizione deve essere
intesa per i nuovi rapporti con
i mediatori che si vengono ad
instaurare a partire dal 1°
gennaio 2010. Resta inteso che
le banche sono comunque invitate
a modificare i rapporti già in
essere a tale data con i
mediatori, previo il consenso
dei mediatori stessi.

